Il corso di laurea in scienze agrarie di cui al numero 1) del precedente articolo 9 e' attivato a decorrere dall'anno accademico 1979-80, nell'ambito della facolta' di agraria, a condizione che siano coperti i posti relativi agli insegnamenti previsti dall'ordinamento universitario per il primo anno del corso di laurea medesimo. Le attribuzioni del consiglio di facolta' sono esercitate da un comitato ordinatore, costituito ai sensi del successivo articolo 26.

Testo vigente dal 18 aprile 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-04-03;122~art11 · fonte su Normattiva