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Le attivita' di ricerca, sperimentazione, interscambio dell'informazione e formazione del personale nel settore aerospaziale, rientranti nel programma di cui all'articolo 1, sono affidate alla CIRA S.p.a., con sede in Napoli, che per il perseguimento delle sue finalita' istituzionali stabilisce rapporti con organismi di ricerca italiani ed esteri. Lo svolgimento delle attivita' e' avviato in relazione al grado di funzionalita' delle opere e degli impianti progressivamente realizzati. La CIRA S.p.a. adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui all'articolo 2 e degli eventuali aggiornamenti. In particolare, lo statuto non potra' prevedere clausole di gradimento nei confronti dei soggetti pubblici in relazione all'acquisizione della qualita' di socio ed all'aumento della relativa quota societaria. Ai sensi dell'articolo 2459 del codice civile:
- a)il consiglio di amministrazione della CIRA S.p.a. e' composto da sedici consiglieri da scegliersi tra persone particolarmente esperte nel settore aeronautico, nel settore spaziale, nelle attivita' economico-industriali, in materia giuridico-amministrativa. Sei consiglieri sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; tre dal consiglio regionale della Campania con voto limitato; sette dai soci privati. Il presidente del consiglio di amministrazione, da scegliersi fra i consiglieri designati dalla parte pubblica, e' nominato su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con le modalita' previste dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati;
- b)la presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco designato dal Ministro del tesoro. ((Qualora la nomina di tutti i componenti il consiglio di amministrazione non intervenga entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato il consiglio medesimo e' costituito con la nomina della maggioranza dei componenti)).
Testo in vigore dal 6 marzo 1991 al 11 agosto 1997
