Art. 12-ter — Casi particolari di confisca
((1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
- a)l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
- b)l'imposta evasa e' superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
- c)l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
- d)l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi e' superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
- e)l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2)) 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 39, comma 1-bis) che "Le disposizioni di cui alla lettera q) del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".
Testo vigente dal 25 dicembre 2019 al 1 gennaio 2027 · versione 9 su Normattiva