Art. 12-ter — Casi particolari di confisca
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((1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente decreto, diversi da quelli previsti dagli articoli 10-bis e 10-ter, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
- a)l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
- b)l'imposta evasa e' superiore a euro centomila nel caso dei delitti previsti dagli articoli 3 e 5, comma 1;
- c)l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis;
- d)l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
- e)l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-quater;
- f)l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
- g)l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2;
- h)e' pronunciata condanna o applicazione di pena per i delitti previsti dagli articoli 4 e 10.)) 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
8Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".
Testo vigente dal 27 ottobre 2019 al 25 dicembre 2019 · versione 8 su Normattiva