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[1]Le presenti disposizioni si applicheranno finche' non sara' provveduto alla riforma tecnico-giuridica delle vigenti norme sulle pensioni di guerra.
[2]A tal fine il Governo del Re presentera' al Parlamento apposito disegno di legge nel termine di un anno.
Testo in vigore dal 6 gennaio 1921 al 16 dicembre 2009
