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[1]Le presenti disposizioni si applicheranno finche' non sara' provveduto alla riforma tecnico-giuridica delle vigenti norme sulle pensioni di guerra.

[2]A tal fine il Governo del Re presentera' al Parlamento apposito disegno di legge nel termine di un anno.

Testo in vigore dal 6 gennaio 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-12-23;1821~art9 · fonte del testo