Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 1921 al 16 dicembre 2009. 126 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il contributo a favore dei mutilati, dei combattenti, e delle vedove di guerra con prole, istituito coll'articolo 7 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, e' aumentato da 5 a 15 centesimi, con effetto dal 1° gennaio 1922 per le imposte dirette sui beni rustici, i fabbricati e i redditi di ricchezza mobile, e con effetto dal 1° luglio 1921 per le tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 23 dicembre 1920.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Giolitti - Meda - Bonomi - Sechi - Facta.
tolto: Visto, Il guardasigilli: Fera.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1920-12-23;1821~art10 · fonte del testo