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[1]Alla spesa di L. 3,000,000 da inscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1910-911 per effetto dell'art. 5 dell'atto approvato con la presente legge, il ministro del tesoro e' autorizzato a far fronte valendosi dei mezzi ordinari di tesoreria consentiti dalle vigenti leggi.
[2]Allo stesso modo il ministro del tesoro provvedera' ai maggiori pagamenti da farsi negli esercizi dal 1911-1912 al 1910-917, in dipendenza dell'art. 5 della citata convenzione rispetto agli stanziamenti autorizzati per gli esercizi medesimi dall'art. 2 della legge 8 luglio 1904, n. 381.
[3]Delle anticipazioni come innanzi eseguite, il tesoro sara' reintegrato colle disponibilita' risultanti per gli esercizi dal 1917-918 al 1923-924 fra le iscrizioni stabilite dalla cennata legge 8 luglio 1904, n. 381, e le somme indicate all'art. 5 della ripetuta convenzione.
Testo in vigore dal 10 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
