Art. 2 (Atto)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. 139 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Qualora uno dei termini indicati nell'art. 1 venga protratto, anche per un solo comune o frazione di comune indicati nel contratto, la societa' concessionaria incorrera' nella penale di lire mille al giorno, per i primi sei mesi di ritardo, e di lire diecimila al giorno per i successivi sei mesi. La somma corrispondente a tale penale, sara' prelevata dai pagamenti in acconto, ed in mancanza, dalla cauzione.
tolto: Qualora, per uno dei detti termini, il ritardo si protragga per un anno, si avra' per risoluto il contratto, senza bisogno di pronunzia del magistrato, e la societa' incorrera' nella decadenza e nelle penali e perdite indicate nel successivo articolo 4.
tolto: Qualora uno dei termini indicati nell'art. 1° venga anticipato per tutti i comuni, ai quali si riferisce, sara' corrisposto alla societa' il premio di lire duemila per ogni giorno di anticipazione.aggiunto: Atto-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-07-21;835~atto-art2 · fonte del testo