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I progetti di varianti di che all' art. 9 del capitolato, potranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici, udito soltanto l'ispettore superiore compartimentale, quando l'importare di esse, valutate all' occorrenza in base ai prezzi della tariffa, non superi lire 500 mila e quando le varianti stesse non portino modificazioni sensibili nei tracciati, nei tipi, e nelle modalita' di costruzione, ed in generale, nei criteri tecnici di massima adottati nei progetti esecutivi gia' approvati sul parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 10 agosto 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-21;835~atto-art10 · fonte del testo