Art. 8 (Atto)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. 233 parole tolte, 23 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: In corso di costruzione dell'opera, al concessionario sara', a sua domanda, gradualmente restituita la cauzione, per rate non minori di 500 mila lire, o multipli di detta somma ed equivalenti al 10 per cento dell'importo dei soli lavori eseguiti, senza pero' oltrepassare la somma di lire 5 milioni.
tolto: Non saranno computate nell' importo dei lavori le provviste, i mezzi d'opera, gl'impianti, le espropriazioni, le spese generali e tutte quelle altre spese che non si riferiscono ad essi.
tolto: Terranno quindi luogo di cauzione, oltre le opere e gli impianti eseguiti, le somme da corrispondersi al concessionario a titolo di contributo, sulle quali il Consorzio potra' prelevare l'importo delle penali indicate nel capitolato di concessione, delle spese per esecuzione d'Ufficio e per gli effetti della garanzia decennale, di cui all'articolo 1639 del Codice civile, o per le mancanze riscontrate nel caso di riscatto, o potra' anche ritenerle nei casi di decadenza e risoluzione di contratto.
tolto: La restituzione parziale della cauzione sara' ordinata con decreto dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.
tolto: La somma residuale della cauzione per la costruzione, di un milione di lire, restera' a garanzia dell'esercizio e sara' convertita in rendita sul debito pubblico col vincolo a favore del Consorzio fino al termine della concessione.
tolto: Sara' poi nel primo decennio dell'esercizio prelevata annualmente dagli utili annuali, una somma di 200, 000 lire, fino a costituire un'ulteriore cauzione di due milioni per l'esercizio.aggiunto: Atto-art. 8 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-07-21;835~atto-art8 · fonte del testo