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[1]Fermo restando, per ogni effetto, il contributo consorziale della costruzione dell'opera in 124 milioni di lire, la societa' concessionaria si obbliga di estendere i benefici dell'acquedotto, entro il 31 dicembre 1918, ad altri comuni, o frazioni di comuni pugliesi, che ne presentino domanda fino al 31 dicembre 1914, e per i quali vi sia parere favorevole del Consorzio, e sia riconosciuta la possibilita' tecnica e la convenienza economica della relativa diramazione.

[2]In caso di contestazione con la societa', la controversia sara' decisa dal collegio arbitrale indicato nell'art. 29 del capitolato.

[3]In caso di inadempienza, la societa' incorrera' nella penale di lire 50 per ogni giorno di ritardo e per ogni comune o frazione di comune, che non sia fornito di acqua nel termine suindicato del 31 dicembre 1918. Resta inoltre in facolta' del Ministero dei lavori pubblici di procedere all'esecuzione dei lavori d'ufficio, a spese della societa' concessionaria, rivalendosi sulle somme da corrispondersi alla societa' stessa e sulla cauzione.

Testo in vigore dal 10 agosto 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-07-21;835~atto-art7 · fonte del testo