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[1]In corso di costruzione dell'opera, al concessionario sara', a sua domanda, gradualmente restituita la cauzione, per rate non minori di 500 mila lire, o multipli di detta somma ed equivalenti al 10 per cento dell'importo dei soli lavori eseguiti, senza pero' oltrepassare la somma di lire 5 milioni.

[2]Non saranno computate nell' importo dei lavori le provviste, i mezzi d'opera, gl'impianti, le espropriazioni, le spese generali e tutte quelle altre spese che non si riferiscono ad essi.

[3]Terranno quindi luogo di cauzione, oltre le opere e gli impianti eseguiti, le somme da corrispondersi al concessionario a titolo di contributo, sulle quali il Consorzio potra' prelevare l'importo delle penali indicate nel capitolato di concessione, delle spese per esecuzione d'Ufficio e per gli effetti della garanzia decennale, di cui all'articolo 1639 del Codice civile, o per le mancanze riscontrate nel caso di riscatto, o potra' anche ritenerle nei casi di decadenza e risoluzione di contratto.

[4]La restituzione parziale della cauzione sara' ordinata con decreto dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

[5]La somma residuale della cauzione per la costruzione, di un milione di lire, restera' a garanzia dell'esercizio e sara' convertita in rendita sul debito pubblico col vincolo a favore del Consorzio fino al termine della concessione.

[6]Sara' poi nel primo decennio dell'esercizio prelevata annualmente dagli utili annuali, una somma di 200, 000 lire, fino a costituire un'ulteriore cauzione di due milioni per l'esercizio.

Testo in vigore dal 10 agosto 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-07-21;835~atto-art8 · fonte del testo