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[1]La spesa necessaria per pagamento degli interessi, dell'ammortamento ed accessori del prestito di 150 milioni di lire, contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e poi convertito in virtu' della legge 8 luglio 1904, n. 320, e del R. decreto 11 stesso mese, n. 337, in cartelle speciali emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale, amministrata dalla Cassa depositi e prestiti, sara' assunta a carico dello Stato per L. 5,400,000 a cominciare dal 1911; e per la rimanente somma fino a raggiungere l'intero suo ammontare di L. 6,505,287.68, a misura che il comune assumera' i mutui occorrenti per l'esecuzione delle opere e per le provviste di materiali, indicati nell'elenco annesso alla presente legge (allegato B).

[2]Dall'esercizio finanziario 1911-912, e sino alla totale estinzione del prestito, e' istituito nel bilancio di previsione per la spesa del Ministero del tesoro un capitolo pel pagamento, entro il 15 luglio di ciascun esercizio, alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale, dell'annualita' assunta a suo carico dallo Stato, tenuto conto della mutata scadenza del pagamento.

[3]A cominciare dall'esercizio 1911-912 cessera' l'iscrizione nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici dell'annualita' di L. 2,500,000, dipendente dagli articoli 4 della legge 14 maggio 1881, n. 209 e 9 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

[4]In dipendenza delle predette disposizioni il limite del conto corrente aperto dalla Cassa depositi e prestiti alla sezione autonoma predetta, ai sensi dell'articolo 20 del testo unico di legge 5 settembre 1907, numero 751, e' portato da due a quattro milioni.2

[5]Le somme che il comune di Roma avesse gia' versate alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale in conto dell'annualita' del 1911 in piu' della quota rimasta a suo carico, gli verranno rimborsate dalla sezione medesima.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio D.L. 23 maggio 1924, n. 906, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "E' elevato a 7 milioni il conto corrente di cui all'art. 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755".

Testo in vigore dal 27 giugno 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 giugno 1924

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1911 al 27 giugno 1924.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 23 maggio 1924, n. 906, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "E' elevato a 7 milioni il conto corrente di cui all'art. 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1911-07-15;755~art2 · fonte del testo