Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. 97 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nell'esercizio delle funzioni di tutela sugli atti del comune di Roma la Giunta provinciale amministrativa provvedera', con l'intervento dei componenti, di cui all'art. 10 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269, e di due funzionari che ad essi verranno aggiunti, scelti l'uno fra i ragionieri del Ministero del tesoro con grado non inferiore a capo divisione e l'altro fra gli ingegneri dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici con grado non inferiore ad ingegnere capo del genio civile, e nominati con decreto Reale su proposta dei rispettivi ministri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-07-15;755~art7 · fonte del testo