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Nell'esercizio delle funzioni di tutela sugli atti del comune di Roma la Giunta provinciale amministrativa provvedera', con l'intervento dei componenti, di cui all'art. 10 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269, e di due funzionari che ad essi verranno aggiunti, scelti l'uno fra i ragionieri del Ministero del tesoro con grado non inferiore a capo divisione e l'altro fra gli ingegneri dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici con grado non inferiore ad ingegnere capo del genio civile, e nominati con decreto Reale su proposta dei rispettivi ministri.

Testo in vigore dal 25 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-15;755~art7 · fonte del testo