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Alle cattedre di materie complementari, tenute da professori incaricati, non possono essere addetti aiuti ne' assistenti: per esse si potra' pero' disporre dell'opera del personale addetto all'Istituto ove e' impartito l'insegnamento obbligatorio piu' affine.
Testo in vigore dal 30 luglio 1909 al 6 agosto 1918
