Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 dicembre 1921 al 17 novembre 1922. Leggi il testo vigente →

Alle cattedre di materie complementari, tenute da professori incaricati, non possono essere addetti aiuti ne' assistenti: per esse si potra' pero' disporre dell'opera del personale addetto all'Istituto ove e' impartito l'insegnamento obbligatorio piu' affine. 8 9 14

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. Luogotenenziale 27 giugno 1918, n. 976, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' sospesa fino al compimento della revisione predetta, l'applicazione dell'art. 19 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 104 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, riguardante il personale assistente delle cattedre di materie complementari".

9

Il Regio D.L. 8 luglio 1919,n. 1356, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' sospesa, fino a compimento della revisione predetta, l'applicazione dell'art. 19 dello leggo 19 luglio 1909, n. 496 (art. 104 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, riguardante il personale assistente alle cattedre di materie complementari".

14

Il Regio D.L. 6 settembre 1921, n. 1588, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' sospesa fino al compimento della revisione predetta l'applicazione dell'art. 19 della legge 19 luglio 1909, a. 496, (art. 104 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), riguardante il personale assistente alle cattedre di materie complementari".

Testo in vigore dal 10 dicembre 1921 al 17 novembre 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1921

Confronto con la versione in vigore dal 27 agosto 1919 al 10 dicembre 1921.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 6 settembre 1921, n. 1588, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' sospesa fino al compimento della revisione predetta l'applicazione dell'art. 19 della legge 19 luglio 1909, a. 496, (art. 104 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), riguardante il personale assistente alle cattedre di materie complementari".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1909-07-19;496~art19 · fonte del testo

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