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[1]La presente legge avra', agli effetti economici, immediata applicazione per quel numero di posti di personale scientifico e tecnico attualmente esistente che rientra nelle tabelle G, H, I.

[2]Il personale in eccedenza sara' mantenuto in via transitoria e non oltre un biennio dall'applicazione della presente legge, conservando l'attuale stipendio; e la parte di questo personale che non potra' entrare in pianta in seguito alla revisione di cui all'art. 32, allo scadere del biennio indicato si intendera' eliminata.

[3]Allo spirare del primo biennio, e con le modificazioni di cui all'art. 32, avranno completa attuazione i nuovi organici stabiliti per i singoli Istituti e cattedre.

Testo in vigore dal 30 luglio 1909 al 19 agosto 1911

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-07-19;496~art34 · fonte del testo

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