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[1]La presente legge avra', agli effetti economici, immediata applicazione per quel numero di posti di personale scientifico e tecnico attualmente esistente che rientra nelle tabelle G, H, I.
[2]Il personale in eccedenza sara' mantenuto in via transitoria e non oltre un biennio dall'applicazione della presente legge, conservando l'attuale stipendio; e la parte di questo personale che non potra' entrare in pianta in seguito alla revisione di cui all'art. 32, allo scadere del biennio indicato si intendera' eliminata. 2
[3]Allo spirare del primo biennio, e con le modificazioni di cui all'art. 32, avranno completa attuazione i nuovi organici stabiliti per i singoli Istituti e cattedre.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 luglio 1911, n. 800
2La L. 21 luglio 1911, n. 800 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 34, primo capoverso della legge 19 luglio 1909, n. 496 (129 del testo unico approvato con R. decreto 9 agosto 19l0, n. 795) e' prorogato sino al 31 luglio 1913".
Testo in vigore dal 19 agosto 1911 al 26 luglio 1913
