[1]Per le opere idrauliche di 3ª categoria, le quali alla data della entrata in vigore della presente legge fossero gia' state classificate per decreto reale, secondo le norme del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, sara' in facolta' degli enti che devono intraprendere o hanno intrapresi i lavori di optare tra le disposizioni del testo unico o quelle nuove.

[2]In quest'ultimo caso saranno liquidati i lavori compiuti fino ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, e la relativa spesa sara' ripartita a norma dell'articolo 45 del suindicato testo unico 25 luglio 1904.

[3]L'esecuzione sara' poi proseguita nei modi stabiliti dalla presente legge, separatamente per quanto concerne le opere in piano e quelle dei bacini montani.

Testo vigente dal 3 agosto 1911

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urn:nir:stato:legge:1911-07-13;774~art27 · fonte del testo

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