L'aggiunta del 12 per cento, di cui nell'articolo 10 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, per le spese di studi e compilazione di progetti di amministrazione e di personale per direzione e sorveglianza, nonche' per gli eventuali lavori imprevisti o dipendenti da forza maggiore, puo' essere aumentata fino al 20 per cento.
Testo vigente dal 3 agosto 1911
