[1]La commissione centrale, in base a studi di massima, propone lo ordine ed il modo di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 nei vari bacini montani, a seconda della loro urgenza, dell'importanza delle opere pubbliche a cui la sistemazione montana e' coordinata, tenuto anche conto delle speciali condizioni contemplate nel primo comma dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, ed entro i limiti dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, cosi per lavori come per indennita'.
[2]Il programma per detti lavori sara' studiato in modo da intensificarli successivamente in un numero limitato di bacini, opportunamente scelti nelle varie regioni del Regno, contemplate dall'art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e in queste, nelle localita' dove le condizioni speciali di urgenza si presentano maggiori.
[3]Per i progetti dei lavori di cui all'art. 2 provvede il comitato tecnico del consiglio superiore delle acque e foreste.
[4]La commissione centrale e il comitato tecnico sunnominati possono parimente fare le loro proposte in base a studi di massima presentati dai consigli provinciali o altri enti locali interessati.
Testo vigente dal 3 agosto 1911
