[1]La commissione centrale provvede alla raccolta ordinata e metodica delle osservazioni idrografiche in relazione alle metereologiche che riguardano i corsi di acqua e i loro bacini.

[2]Essa traccia inoltre il programma completo e stabilisce i criteri per la preparazione dei progetti relativi alla sistemazione dei bacini idrografici montani, per la regolazione dei corsi d'acqua e per la bonificazione dei terreni, e propone le istruzioni necessarie per (TESTO ILLEGGILE) le rispettive competenze dei corpi Reali del genio civile e delle foreste.

[3]Ad esercitare localmente le funzioni di alta sorveglianza e di coordinamento la commissione e le sue sezioni potranno delegare temporaneamente uno o piu' dei loro componenti, i quali potranno costituire commissioni locali secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. Qualora sia necessaria la costituzione di commissioni locali permanenti, esse saranno nominate su proposta della Commissione centrale dal ministro dei lavori pubblici d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio. Per la Sardegna funzionera' una commissione locale, quella istituita dall'articolo 57 del testo unico approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, ma sotto la presidenza di uno degli ispettori superiori del genio civile che fanno parte della commissione centrale, da questa all'uopo delegato.

[4]La commissione centrale si occupa di tutte le opere idraulico-forestali e di bonificazione eseguite in virtu' delle leggi vigenti a spese e col concorso del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Testo vigente dal 3 agosto 1911

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urn:nir:stato:legge:1911-07-13;774~art21 · fonte del testo

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