[1]Al comma secondo dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile, approvato con Regio decreto 3 settembre 1906 n. 522, e' sostituito il seguente:

[2]«Sono aggregati al Consiglio superiore due ispettori superiori del Regio corpo delle miniere e tre ispettori superiori forestali, tra i quali quello addetto al Magistrato alle acque».

[3]«E' abrogato il comma 3° dell'articolo 3 della legge 19 luglio 1907, n. 549, a favore della Calabria».

[4]Al primo comma dell'articolo 34 dello stesso testo unico e' sostituito il seguente:

[5]«I posti d'ingegnere allievo sono conferiti in seguito a regolare concorso ai giovani che hanno ottenuto il diploma d'ingegnere nelle scuole di applicazione e negli Istituti tecnici superiori o politecnici o scuole superiori politecniche e che non hanno superato il 30° anno di eta'».

[6]All'articolo 42 dello stesso testo unico e' sostituito il seguente:

[7]«Per i provvedimenti relativi al personale del genio civile, secondo le disposizioni dei regolamenti, e' chiesto il voto consultivo di un comitato presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato e composto del presidente e dei presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del presidente, del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova, dei direttori generali al Ministero dei lavori pubblici, del funzionario incaricato della direzione dei servizi del segretariato generale del detto Ministero, di quattro ispettori superiori del genio civile preposti a compartimenti».

[8]«Questi ultimi rimangono in carica due anni, e sono sostituiti due per ogni anno».

[9]«Il presidente del Magistrato alle acque e', in caso di assenza o di impedimento, sostituito da uno degli ispettori superiori del genio civile addetti al Magistrato, all'uopo designato, su proposta del presidente e per un biennio dal ministro dei lavori pubblici».

[10]«Un impiegato designato dal ministro, esercita le funzioni di segretario».

Testo vigente dal 3 agosto 1911

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urn:nir:stato:legge:1911-07-13;774~art45 · fonte del testo

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