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I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo della guardia di finanza sono tratti annualmente, con le modalita' indicate nei successivi articoli:

  • 1)per nove decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali della guardia di finanza che abbiano superato un corso di reclutamento della durata di due anni;
  • 2)per un decimo dei posti disponibili nell'organico, dagli appuntati in servizio della guardia di finanza che siano dichiarati idonei alla nomina a vicebrigadiere ai sensi del successivo articolo 15.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 8 marzo 1989

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-12-11;627~art1 · fonte su Normattiva