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I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo della guardia di finanza sono tratti annualmente, con le modalita' indicate nei successivi articoli: 1 per sette decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali della Guardia di finanza che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;

  • 2)per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili nell'organico mediante concorso per titoli ed esami indetto con decreto del Ministro delle finanze, dagli appuntati e appuntati scelti della Guardia di finanza. Per la partecipazione al concorso gli appuntati e gli appuntati scelti debbono aver riportato la qualifica di "superiore alla media" nell'ultimo triennio di servizio. La partecipazione al concorso non e' consentita agli appuntati e appuntati scelti che abbiano riportato il giudizio di non idoneita' in due precedenti concorsi. I posti eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento a quelli assegnati al concorso di cui al successivo articolo 2)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 febbraio 1989, n. 53

1

La L. 1 febbraio 1989, n. 53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio 1989; quelli economici dal 1 luglio 1989".

Testo in vigore dal 8 marzo 1989 al 1 settembre 1995

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-12-11;627~art1 · fonte su Normattiva