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Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e sempreche' abbia riportato la idoneita' nelle prove previste dall'articolo 5 e' sottoposto all'esame della lingua estera prescelta, consistente in una prova scritta e in una prova orale secondo i programmi stabiliti nel bando di concorso. Il candidato puo' scegliere una o piu' delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo, tedesco. La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera e' quella di cui all'articolo 6, integrata da un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o in mancanza da un ufficiale in servizio permanente qualificato interprete della lingua stessa. La commissione assegna sia per la prova scritta che per quella orale un voto espresso in ventesimi. Il conto corrente che nella media aritmetica dei due punti h; riportato un voto compreso tra i 10 e i 20 ventesimi consegne nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni indicate alla lettera c) dell'articolo 9.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 19 marzo 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-12-11;627~art8 · fonte su Normattiva