Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 marzo 1992 al 1 settembre 1995. Leggi il testo vigente →
Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e sempreche' abbia riportato la idoneita' nelle prove previste dall'articolo 5 e' sottoposto all'esame della lingua estera prescelta, consistente in una prova scritta e in una prova orale secondo i programmi stabiliti nel bando di concorso. Il candidato puo' scegliere una o piu' delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo, tedesco. ((Per la valutazione dell'esame di lingua estera la commissione esaminatrice e' integrata da un docente abilitato all'insegnamento della lingua estera oggetto dell'esame, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente, qualificato conoscitore della lingua stessa)). La commissione assegna sia per la prova scritta che per quella orale un voto espresso in ventesimi. Il conto corrente che nella media aritmetica dei due punti h; riportato un voto compreso tra i 10 e i 20 ventesimi consegne nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni indicate alla lettera c) dell'articolo 9.
Testo in vigore dal 19 marzo 1992 al 1 settembre 1995
