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La commissione esaminatrice forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare. Per il contingente di mare, qualora posti messi a concorso siano stati ripartiti per categorie di specializzazione, la graduatoria unica e' sostituita dalle graduatorie distinte per categoria di specializzazione. Per la formazione delle graduatorie e' preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7, eventualmente cosi' maggiorato:
- a)diploma di ragioniere perito commerciale: 5 ventesimi;
- b)diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 4 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di piu' diplomi di scuola secondaria di secondo grado si tiene conto soltanto del diploma cui e' attribuito il maggior punteggio;
- c)conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta: 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi; 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi; 1,50 ventesimi per voto superiore a 15 ventesimi;
- d)precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio: 3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o ai valor civile; 2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra; 1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio; qualora il candidato sia decorato con piu' medaglie al valor militare o civile si tiene conto soltanto della decorazione cui e' attribuito il maggior punteggio; 0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza; 1 ventesimo al concorrente avente grado di appuntato; 2 ventesimi per i sottufficiali provenienti dalle altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della guardia di finanza; 0,166 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella guardia di finanza, fino ad un massimo di punti 1,30 ventesimi. Nel computo del servizio prestato e' considerato anche il tempo trascorso, per infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa. A parita' di merito e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile. Il Ministro per le finanze approva le graduatorie e dichiara vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultano compresi nel numero di posti messi a concorso. Entro venti giorni dall'inizio del corso allievi sottufficiali, il Ministro per le finanze puo' dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine delle graduatorie, per: ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori; ricoprire altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel grado di vicebrigadiere per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina a sottufficiale.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 19 marzo 1992
