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Nessun cittadino italiano puo' conseguire la nomina ad ufficiale se non e' riconosciuto pienamente idoneo ad adempiere le funzioni del grado che dovrebbe rivestire e se non possiede in modo spiccato i necessari requisiti morali, fisici, intellettuali e di cultura generale e professionale.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art1 · fonte del testo