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[1]Gli ufficiali di complemento sono ammessi al corso di integrazione col grado di sottotenente. Quelli pertanto che rivestono il grado di tenente di complemento dovranno rinunciare a tale grado, salvo il diritto di essere reintegrati nel grado stesso e con la medesima anzianita', qualora cessino di appartenere al corso per deficienza negli studi o per altre cause, ovvero non ne superino gli esami finali.

[2]I sottufficiali sono ammessi al corso di integrazione col loro grado ma potranno, se idonei, concorrere all'avanzamento insieme con tutti gli altri sottufficiali della loro categoria.

[3]Al termine del corso di integrazione gli idonei tanto se' ufficiali di complemento quanto se sottufficiali saranno classificati in una unica graduatoria di merito. A parita' di merito avra' la precedenza il piu' anziano di eta'.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art10 · fonte del testo