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[1]Gli ufficiali inferiori di cui al primo comma dell'articolo precedente che non abbiano potuto, per cause di servizio debitamente riconosciute dalla Commissione superiore di avanzamento, effettuare tempestivamente l'istruzione di pilotaggio per conseguire il brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante o di ufficiale di bordo o pilota di dirigibile e per i quali, data la loro sede nel ruolo, si sarebbe verificato il turno di promovibilita' ed anzianita' al grado superiore, saranno promossi, non appena possibile e sempreche' riconosciuti idonei a tale grado, allorquando avranno conseguito il suindicato brevetto e riprenderanno nel ruolo la sede di anzianita' assoluta e relativa che sarebbe loro spettata qualora fossero stati promossi a loro turno.
[2]La presente norma si applica anche nel caso degli ufficiali di bordo o piloti di dirigibile che non abbiano potuto per cause di servizio, come sopra riconosciute, compiere tempestivamente l'istruzione di pilotaggio per conseguire il brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante.
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935
