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[1]Fino a quando i posti degli organici definitivi previsti dalla legge di ordinamento per i generali di squadra aerea non siano stati tutti ricoperti, il giudizio in merito all'avanzamento al grado suddetto e a quello di divisione aerea potra' essere pronunziato da una unica Commissione da determinarsi dal Ministro per l'aeronautica di volta in volta.

[2]Tale Commissione determinera' altresi' l'ordine di promovibilita' degli idonei.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art104 · fonte del testo