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[1]Agli esami per l'avanzamento a scelta che saranno indetti per la prima volta in base alle norme della presente legge potranno eccezionalmente essere ammessi, in deroga all'articolo 45, i capitani del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico ed i capitani del ruolo di commissariato del Corpo di commissariato militare della Regia aeronautica, i quali siano stati reclutati col primo bando di concorso, anche se non rientrino nella prima meta' del ruolo organico.

[2]Quelli di detti ufficiali che saranno riconosciuti idonei all'avanzamento a scelta potranno altresi' essere promossi al grado superiore, sempre nella proporzione massima stabilita dalla presente legge, nell'ordine di inscrizione sul quadro di avanzamento a scelta, anche se non rientrino nella aliquota fissata dall'art. 30.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art106 · fonte del testo