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[1]((L'anzianita' assoluta nel grado di sottotenente in servizio permanente decorre dalla data del decreto di nomina, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.
[2]Per gli allievi dei corsi regolari delle scuole di reclutamento l'anzianita' decorre dalla data di nomina ad aspirante, conferita a norma degli ordinamenti delle scuole di reclutamento.
[3]Pero' per gli aspiranti che alla fine dell'ultimo anno di corso della scuola dovessero sostenere esami di riparazione, l'anzianita' di sottotenente sara' diminuita del periodo di tempo intercorso tra la chiusura di una sessione e l'altra di esame.
[4]Fermo il disposto del precedente capoverso, e salvo il caso di infermita' o di forza maggiore, per gli aspiranti che, pur dichiarati idonei nell'una o nell'altra sessione di esami, non potessero essere nominati sottotenenti per non aver conseguito il prescritto brevetto aeronautico, l'anzianita', di sottotenente sara' diminuita di un periodo di tempo uguale a quello intercedente fra la data del conseguimento del brevetto aeronautico e quella della chiusura della sessione di esami immediatamente precedente.
[5]Gli allievi dei corsi regolari e dei corsi di integrazione, i quali, per motivi di salute, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami finali, nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una terza sessione straordinaria, e, ove superino tutti, gli esami, saranno considerati, per la determinazione della loro anzianita' assoluta e relativa, come promossi nella prima o seconda sessione, secondo il numero delle volte in cui abbiano sostenuto o ripetuto le prove di esame)).
Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935
