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[1]L'anzianita' relativa e' stabilita in conformita' del risultato degli esami al termine del corso regolare o del corso di integrazione.
[2]Quando con una stessa anzianita' assoluta siano nominati sottotenenti in servizio permanente allievi del corso regolare ed allievi del corso di integrazione, essi saranno intercalati in ruolo, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami, alternando due allievi del corso regolare ed un allievo del corso di integrazione.
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935
