Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935. Leggi il testo vigente →
[1]I sottotenenti in servizio permanente del ruolo specializzato del corpo del genio aeronautico, sono tratti, in base a concorso per titoli e per esami, dai marescialli delle corrispondenti categorie, nonche' dai marescialli del ruolo combattente dell'Arma aeronautica, i quali, all'atto della nomina a sottotenente rinuncino alla carica di pilota.8
[2]L'anzianita' assoluta nel grado di sottotenente decorre dalla data del decreto di nomina e l'anzianita' relativa sara' determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 24 settembre 1932, n. 1461, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1988, ha disposto (con l'art. 37, commi 1 e 2) che "Ovunque in altri articoli della legge 23 giugno 1927, numero 1018, e successive modificazioni, si trovino le parole «ruolo combattente», «categoria ufficiali piloti di aeroplano o di idrovolante», «categoria ufficiali di bordo e piloti di dirigibile», «categoria ufficiali di aeroporto», si intendono modificate o soppresse in relazione alle disposizioni portate dal presente decreto. Similmente alle parole «ruolo specializzato dell'Arma aeronautica», a ruolo specializzato del genio aeronautico», sono sostituite rispettivamente le parole: «ruolo specialisti dell'Arma aeronautica» «ruolo assistenti tecnici del genio aeronautico»".
Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935
