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[1]Nessun ufficiale puo' conseguire avanzamento se non e' riconosciuto pienamente idoneo ad adempiere le funzioni del grado superiore per qualita' fisiche, intellettuali, per cultura generale, per carattere e condotta, e se non possiede la cognizione completa sia teorica che pratica dei particolari del servizio della propria arma o corpo e categoria.

[2]I requisiti di cui sopra sono necessari in misura sempre piu' elevata ed in relazione alle funzioni connesse al nuovo grado di mano in mano che l'ufficiale progredisce ai successivi gradi della gerarchia militare. Pertanto il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile ma non sufficiente per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art2 · fonte del testo