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Le modalita' con le quali dovranno aver luogo i concorsi per i reclutamenti previsti dal presente capo saranno stabilite dal Ministro per l'aeronautica sia in modo continuativo sia di volta in volta in occasione della emanazione dei relativi bandi di concorso.
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935
