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[1]((Potra' farsi luogo su parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento di cui all'art. 54, a speciali nomine in servizio permanente per merito straordinario di ufficiali inferiori di complemento e di marescialli che se ne siano resi meritevoli per servizi aeronautici di eccezionale importanza e distinzione. Tali nomine potranno essere effettuate nei limiti dei posti disponibili al grado iniziale di carriera previsto peri singoli ruoli dal precedente art. 6 ed in deroga di ogni altra disposizione stabilita dalla presente legge, nonche' dalla legge 11 marzo 1926, n. 399.
[2]L'anzianita' assoluta nel grado decorre dalla data del decreto di nomina.
[3]Le deroghe di cui sopra saranno applicate anche alle nomine in servizio permanente effettivo per merito di guerra di cui all'art. 86 della presente legge; nomine alle quali potranno concorrere anche gli ufficiali di complemento del grado di capitano previa rinunzia a tale grado, computandosi il servizio prestato nel grado stesso come trascorso in quello di tenente)).
Testo in vigore dal 11 maggio 1933 al 25 aprile 1935
