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[1]L'avanzamento ha luogo per arma o per corpo, nei singoli ruoli e categorie, con promozioni successive da un grado all'altro nella misura e con le norme fissate dalla presente legge.

[2]Le promozioni sono disposte con decreto Reale.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art24 · fonte del testo