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[1]L'avanzamento ha luogo per arma o per corpo, nei singoli ruoli e categorie, con promozioni successive da un grado all'altro nella misura e con le norme fissate dalla presente legge.
[2]Le promozioni sono disposte con decreto Reale.
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935
