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[1]Gli ufficiali inferiori del ruolo combattente dell'arma aeronautica (categorie ufficiali piloti di aeroplano o di idrovolante, ufficiali di bordo o piloti di dirigibile) e quelli del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, e di massima prima della loro promozione al grado di capitano, saranno ammessi a frequentare rispettivamente un corso superiore di aeronautica ed un corso di costruzioni aeronautiche od un corso superiore nella loro specialita'. 8
[2]Quelli tra essi che non abbiano superato tutte le prove di esame non potranno progredire nella carriera oltre il grado di capitano.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 24 settembre 1932, n. 1461, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1988, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Ovunque in altri articoli della legge 23 giugno 1927, numero 1018, e successive modificazioni, si trovino le parole «ruolo combattente», «categoria ufficiali piloti di aeroplano o di idrovolante», «categoria ufficiali di bordo e piloti di dirigibile», «categoria ufficiali di aeroporto», si intendono modificate o soppresse in relazione alle disposizioni portate dal presente decreto".
Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935
