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[1]Potra' farsi luogo, su parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, di cui all'art. 54, a speciali promozioni per merito straordinario di ufficiali di qualsiasi grado che possiedano eccezionali qualita' intellettuali, militari e di coltura, cosi' da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando e le funzioni del grado superiore, o che ne siano meritevoli per fatti aeronautici di eccezionale importanza e distinzione ovvero per servizi insigni resi allo Stato.

[2]Tali promozioni avranno luogo con precedenza su tutti i pari grado ed indipendentemente da ogni altro requisito richiesto, purche' l'ufficiale abbia raggiunto i primi due terzi del ruolo organico in vigore del rispettivo grado.

[3]Le proposte per le promozioni per merito straordinario sono fatte a Sua Maesta' il Re con particolareggiata relazione, da parte del Ministro dell'aeronautica.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art28 · fonte del testo