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[1]Le promozioni a scelta ai gradi ai quali si accede con avanzamento promiscuo ad anzianita' ed a scelta, potranno essere conferite nella proporzione massima seguente, considerando come avvenuta ad anzianita' qualunque promozione disposta per altro titolo:
[2]una, per ogni tre promozioni consecutive ad anzianita' al grado di capitano;
[3]una, per ogni due promozioni consecutive ad anzianita' al grado di maggiore;
[4]una, per ogni promozione ad anzianita' al grado di tenente colonnello;
[5]due, consecutive a scelta, per ogni promozione ad anzianita' al grado di colonnello.
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935
