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[1]Le promozioni a scelta ai gradi ai quali si accede con avanzamento promiscuo ad anzianita' ed a scelta, potranno essere conferite nella proporzione massima seguente, considerando come avvenuta ad anzianita' qualunque promozione disposta per altro titolo:

[2]una, per ogni tre promozioni consecutive ad anzianita' al grado di capitano;

[3]una, per ogni due promozioni consecutive ad anzianita' al grado di maggiore;

[4]una, per ogni promozione ad anzianita' al grado di tenente colonnello;

[5]due, consecutive a scelta, per ogni promozione ad anzianita' al grado di colonnello.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art29 · fonte del testo