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[1]((Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, idonei all'avanzamento a scelta, saranno in ciascun anno promossi in ordine di anzianita', nel limite dei posti riservati alle promozioni a scelta, non appena entrino nel primo quarto se tenenti o capitani, nel primo terzo se maggiori, nella prima meta' se tenenti colonnelli, del ruolo organico in vigore per i rispettivi gradi, calcolandosi come unita' l'eventuale frazione.
[2]Gli ufficiali degli altri ruoli dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di commissariato aeronautico idonei all'avanzamento a scelta, saranno in ciascun anno promossi in ordine di anzianita' nel limite dei posti riservati alle promozioni a scelta, non appena entrino nel primo sesto se tenenti, nel primo quinto se capitani, nel primo quarto se maggiori, nel primo terzo se tenenti colonnelli, del ruolo organico in vigore per i rispettivi gradi, calcolandosi come unita' l'eventuale frazione.
[3]Coloro che, per mancanza di vacanze organiche, non potessero conseguire la promozione nell'anno, saranno promossi in seguito, sempreche' confermati meritevoli di tale avanzamento dalle autorita' competenti, in concorrenza con gli altri ufficiali che saranno dichiarati idonei all'avanzamento a scelta negli anni successivi. Le vacanze che non potessero essere ricoperte con promozioni a scelta, per mancanza di ufficiali promovibili per tale titolo, rimarranno acquisite alle promozioni per anzianita'.
[4]Nel computo di cui al primo e secondo comma del presente articolo non si terra' conto degli ufficiali non promovibili a norma di legge)).
Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935
