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[1]Tutti i gradi di ufficiale generale sono conferiti esclusivamente agli ufficiali che dimostrino di possedere in modo eminente le qualita' che si richiedono ai capi di una gerarchia che e' essenzialmente gerarchia di alto comando.
[2]Le promozioni a scelta assoluta avvengono, fra gli idonei, prescindendo da qualsiasi considerazione di anzianita'.
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935
