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Nessuno puo' essere promosso se non esistano vacanze organiche nel grado superiore del rispettivo ruolo, tranne che per merito di guerra e salvo il caso previsto dall'articolo Costituiscono vacanze organiche agli effetti del presente articolo:

  • a)la dispensa dal servizio permanente;
  • b)il decesso;
  • c)il collocamento in disponibilita' od in aspettativa per qualunque motivo;
  • d)il collocamento in ausiliaria, in congedo provvisorio, a riposo od in riforma;
  • e)la perdita del grado di cui alla legge sullo stato degli ufficiali;
  • f)il collocamento fuori quadro nei casi previsti dalle leggi;
  • g)la sospensione dall'impiego quando il Ministro riconosca la necessita' improrogabile di occupare il posto dell'ufficiale sospeso;
  • h)il passaggio di categoria;
  • i)gli eventuali aumenti dei quadri organici.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art33 · fonte del testo