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Nessuno puo' essere promosso se non esistano vacanze organiche nel grado superiore del rispettivo ruolo, tranne che per merito di guerra e salvo il caso previsto dall'articolo Costituiscono vacanze organiche agli effetti del presente articolo:
- a)la dispensa dal servizio permanente;
- b)il decesso;
- c)il collocamento in disponibilita' od in aspettativa per qualunque motivo;
- d)il collocamento in ausiliaria, in congedo provvisorio, a riposo od in riforma;
- e)la perdita del grado di cui alla legge sullo stato degli ufficiali;
- f)il collocamento fuori quadro nei casi previsti dalle leggi;
- g)la sospensione dall'impiego quando il Ministro riconosca la necessita' improrogabile di occupare il posto dell'ufficiale sospeso;
- h)il passaggio di categoria;
- i)gli eventuali aumenti dei quadri organici.
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935
