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[1]L'ufficiale che trovasi in disponibilita', in aspettativa, sospeso dall'impiego, o sottoposto a procedimento penale od a Consiglio di disciplina non puo' conseguire promozione.

[2]Pero' all'ufficiale, al quale durante la permanenza in aspettativa per infermita' dipendenti da cause di servizio avrebbe potuto eventualmente spettare il turno di promozione, sara', se giudicato idoneo nel primo scrutinio successivo al richiamo in servizio, assegnata all'atto della promozione la data e la sede di anzianita' nel nuovo grado che gli sarebbe stata attribuita a suo tempo:

[3]La medesima norma si applica pure quando l'ufficiale non sia stato promosso perche' sottoposto a procedimento penale od a Consiglio di disciplina, ancorche' per misura precauzionale sia stato sospeso dall'impiego, sempre quando il procedimento penale o disciplinare siasi risolto senza l'applicazione di sanzioni che investano il di lui stato.

[4]In tal caso l'ufficiale, previo un nuovo giudizio, dev'essere promosso anche se non esistano vacanze organiche entro un termine non superiore a quattro mesi dalla data della definizione della posizione penale o disciplinare, lasciando temporaneamente vacante un posto nel quadro inferiore.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art34 · fonte del testo