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[1]L'avanzamento degli ufficiali di bordo o piloti di dirigibili, non idonei al passaggio nella categoria degli ufficiali piloti militari di aeroplano o di idrovolante, puo' aver luogo ad anzianita' od a scelta, ma e' subordinato alla condizione che esista nel grado superiore, secondo la tabella organica della propria categoria, la necessaria vacanza e che il promovendo abbia tutti i requisiti tecnico professionali per disimpegnare le funzioni inerenti al nuovo grado.
[2]Ma, anche verificandosi tale vacanza, la promozione ad anzianita' od a scelta non potra' aver luogo se non siano stati prima promossi ad anzianita' od a scelta gli ufficiali piu' anziani dello stesso grado, idonei all'avanzamento per il medesimo titolo, della categoria piloti di aeroplano o di idrovolante.
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 7 dicembre 1932
