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[1]((Gli ufficiali del ruolo servizi, ancorche' esistano le necessarie vacanze organiche, non possono essere promossi ad anzianita' al grado superiore se non siano stati prima promossi ad anzianita' gli ufficiali di pari grado e della medesima anzianita' di nomina a sottotenente degli ufficiali del ruolo naviganti, che abbiano avuto andamento normale di carriera.
[2]Gli ufficiali del ruolo servizi, idonei all'avanzamento a scelta, non potranno essere promossi al grado superiore, ferma l'osservanza delle norme di cui agli articoli 29 e 30 e sempreche' esista la necessaria vacanza organica, se non sia stato prima promosso, per lo stesso titolo, l'ufficiale pari grado del ruolo naviganti di eguale anzianita' di grado e di nomina a sottotenente, inscritto sul quadro di avanzamento a scelta.
[3]Gli ufficiali del ruolo servizi, provenienti dal ruolo naviganti, se idonei all'avanzamento ad anzianita', potranno essere promossi al grado superiore, sempreche' esista la necessaria vacanza organica e fermo rimanendo l'ordine di successione in ruolo, quando sia stato promosso l'ufficiale pari grado che lo precedeva nel ruolo di provenienza.
[4]Per il computo delle vacanze organiche esistenti in ogni grado nel ruolo servizi, non si terra' conto dell'aliquota che sara' determinata annualmente con decreto del Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze, e che non potra' essere ricoperta con promozioni lasciandosi disponibile la medesima per gli eventuali trasferimenti di ruolo previsti dall'art. 14)).
Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935
